Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio
consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo
ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione
salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria
giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello
Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto
al:
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono
disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda